La gestione dei rifiuti aziendali è sottoposta a regole ferree, visto l’impatto sull’ambiente e la sicurezza; in quest’ottica si devono considerare i documenti che devono essere obbligatoriamente compilati da chi li produce o si occupa del loro trasporto, cioè il Registro di Carico e Scarico, il Formulario e il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), quest’ultimo una volta l’anno. 

Per la loro corretta redazione ai fini dell’identificazione e tracciabilità, è necessaria la conoscenza e la piena comprensione dei codici EER e CER. 

Comprendere i codici EER e CER: differenze e utilizzo corretto.

Analizziamo i due acronimi per poter individuare il loro campo di applicazione, oltre al loro significato:

EER – Elenco Europeo Rifiuti: è un elenco nel quale vengono associati dei codici univoci a ogni singola tipologia di rifiuti.

La sua base normativa è la Decisione Europea del 03 maggio 2000 numero 532 e successive integrazioni e modifiche, la quale istituisce una lista che identifichi in modo esaustivo i tipi di rifiuti.

Applicato sin dal 01 gennaio 2002 e ripreso dal Decreto Legislativo del 03 aprile 2006 n. 152, meglio conosciuto come Testo Unico Ambientale (TUA), questo sistema di catalogazione suddivide i rifiuti in differenti categorie di appartenenza, modificate in ultima istanza nel 2018, sempre da un intervento della Commissione Europea, per rettificare la sua Decisione numero 955 del 2014 avente lo stesso oggetto e crea delle corrispondenze ben precise tra le tipologie di rifiuti in esso contenute e il CER, codice univoco di natura numerica.

CER – Codice Europeo Rifiuti: definisce in modo chiaro ogni rifiuto di qualsivoglia natura, facendo riferimento al processo che ne costituisce l’origine, che costituisce la base della sua codifica, sviluppata con tre coppie di numeri e collegata a una descrizione esaustiva. 

A titolo esemplificativo, possiamo fare un esempio:

– 01.08*, si riferisce ai rifiuti provenienti dalla lavorazione agrochimica contenenti elementi pericolosi.

La logica che sottintende la creazione del codice si basa sui criteri di chiarezza e univocità; continuando a prendere in considerazione l’esempio fatto, abbiamo: la classe, che corrisponde alle prime due cifre (02.) e individua il settore merceologico che ha prodotto il rifiuto; la sottoclasse (.01.), cioè il secondo gruppo e che distingue il modulo di lavorazione subordinato al settore principale di produzione; la tipologia, nell’esempio indicata con .08, che specifica il tipo preciso del rifiuto.

L’elenco prevede anche codici in una certa misura generici, la cui terza coppia è 99 e che possono essere utilizzati come estrema ratio, l’ultima spiaggia, quando non è possibile fornire una specifica più precisa del rifiuto stesso. Discorso differente deve essere fatto per i rifiuti definiti pericolosi, i quali vengono individuati, all’interno della tassonomia CER con un asterisco posizionato alla fine della terza coppia (nell’esempio, .08*). 

Quali sono i codici EER dei rifiuti e come si differenziano dai codici CER?

 

Come già detto, l’assegnazione del codice di identificazione dei rifiuti è a carico di chi li produce e deve avvenire (non è una banalità) prima che questi abbiano lasciato l’area in cui sono stati generati; essa deve essere effettuata sempre e comunque con un grande senso di responsabilità, anche per evitare le sanzioni previste dal Decreto Legislativo del 2020 nr. 116, che modifica e integra l’intera normativa in merito.

Quindi come essere certi di non commettere errori sin dall’inizio, e cioè dal momento dell’apertura del Catalogo, e come distinguere i codici EER da quelli CER?

Data l’assenza di un’unificazione della terminologia tecnica per identificare il nome della fonte dei codici dei rifiuti, per evitare qualsiasi genere d’inesattezza è bene considerare che all’interno di tutti i moduli viene utilizzata l’etichetta generica Codice per la relativa casella, senza quindi alcun riferimento alla sorgente dell’informazione, e che la tabella CER è parte integrante dell’Elenco Europeo Rifiuti (EER), aggiornata con la Legge numero 108 del 29/7/2021.

Basta quindi inserire i codici CER, anche se in alcune fonti istituzionali viene usato il termine Codici EER, con l’accortezza di verificare sempre che quella che si sta utilizzando corrisponda alla stesura più recente.

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