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Consulenza Smaltimento

Se non sapete come muovervi nel complesso mondo della gestione dei rifiuti, chiedete una consulenza smaltimento professionale a Genova Maceri, azienda che opera nel settore da oltre 50 anni. Per ogni attività, servizio o normativa inerente al settore dell’ecologia e della gestione dei rifiuti, il nostro personale qualificato è pronto ad offrirvi una consulenza specifica sullo smaltimento e su ogni altro aspetto operativo. Iscritti regolarmente all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, siamo in grado di darvi qualsiasi informazione su normative e procedimenti. Già in questa pagina potete consultare qualche informazione utile sull’argomento.

NORMATIVA ED ADEMPIMENTI

Gli obblighi e gli adempimenti riguardanti la gestione dei rifiuti sono molteplici e complessi a causa della continua evoluzione della normativa vigente. Tutte le attività che producono beni o prestano servizi si trovano quotidianamente nella condizione di “disfarsi” dei rifiuti, siano essi urbani e/o assimilabili, speciali pericolosi e speciali non pericolosi. Il produttore dei rifiuti pertanto dovrebbe prima di tutto conoscere come viene classificato il rifiuto, consultando il “Codice Europeo dei Rifiuti” (CER), entrato in vigore con il decreto “Ronchi” (D.Lgs 22/1997) e sue successive modifiche introdotte dalle decisioni CE (2001/573; 2001/119; 2001/118; 2000/532).

 

ALCUNE DEFINIZIONI PREVISTE DAL D.LGS 22/1997

 

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A del Decreto Ronchi e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

e) raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee (…); (modificato dall’art. 12 comma 1 Legge 23 marzo 2001 n. 93.)

g) smaltimento: le operazioni previste nell’allegato B del Decreto Ronchi;

h) recupero: le operazioni previste nell’allegato C del Decreto Ronchi;

i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

l) stoccaggio: Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell’allegato B del Decreto Ronchi, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato C del Decreto Ronchi;

m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori; (sostituito dall’art. 1, D.Lgs 8 novembre 1997, n. 389)

3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori; (sostituito dall’art. 1, D.Lgs 8 novembre 1997, n. 389)

4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

5) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi; (sostituito dall’art. 1, D.Lgs 8 novembre 1997, n. 389)

n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area;

o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.

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