Quando parliamo dell’intermediario dei rifiuti ci riferiamo a chi si occupa, per conto di aziende terze, di recuperare e smaltire i rifiuti.

In questo contesto ci si riferisce anche a quella categoria di intermediari che non acquisiscono la disponibilità materiale dei rifiuti. Ci riferiamo, quindi, a quel tipo di attività che si occupa di collegare chi detiene i rifiuti, chi li deve trasportare e, infine, coloro che si occupano degli ultimi step di gestione degli stessi.

Vediamo, quindi, tutto quello che bisogna sapere sull’intermediario dei rifiuti, quali sono i suoi compiti e le sue responsabilità principali.

Come avviene la gestione dei rifiuti?

Prima di addentrarci nella descrizione della figura dell’intermediario dei rifiuti, analizziamo in breve in che modo si concretizza la gestione di questi materiali.

Precisiamo, innanzitutto, che le leggi in questo ambito sono molto severe. Questo, ovviamente, è strettamente legato all’obiettivo principale che si vuole raggiungere in tale ambito, ovvero: assicurare che i rifiuti vengano tracciati, specialmente quando si tratta di materiale potenzialmente dannoso per la salute dell’ambiente e dell’uomo.

Inoltre, le norme vigenti mirano a evitare che si generino traffici illeciti in questo settore. Ecco perché la loro gestione viene regolamentata in maniera precisa e accurata.

La Comunità Europea è molto sensibile al tema e ha fornito alle diverse nazioni precise direttive e regolamenti, che indicano come gestire nel modo più idoneo i rifiuti “normali” e quelli con un livello di pericolosità elevato.

All’interno di queste direttive rientrano anche le indicazioni che riguardano le specifiche autorizzazioni che le diverse figure professionali devono ottenere per potersi occupare della gestione dei rifiuti.

In questo contesto rientra anche l’intermediario dei rifiuti che, per legge, deve disporre delle apposite autorizzazioni per poter esercitare, in maniera legittima, tale ruolo.

L’intermediario dei rifiuti lavora in un ambito particolarmente complesso, che richiede competenze e conoscenze tecniche specifiche che riguardano il recupero e il trattamento dei rifiuti.

Bisogna anche tener conto che il quadro normativo si evolve continuamente e include, oltre ai regolamenti e le direttive europee, anche decreti a livello regionale e nazionale.

    Chi è l’intermediario dei rifiuti?

    Analizzati i dettagli principali della gestione dei rifiuti, vediamo chi è l’intermediario dei rifiuti. Tale figura viene definita all’interno del “Codice Ambientale (D.Lgs 152/06) all’art. 183”.

    Si sottolinea come possa essere definita tale ogni tipo di azienda che si occupa del recupero di rifiuti o del loro smaltimento per imprese terze. Importante precisare che, quest’ultime, non devono acquisire “la materiale disponibilità dei rifiuti”.

    Di cosa si occupa l’intermediario dei rifiuti?

    Principalmente, l’intermediario dei rifiuti si occupa di far incontrare le esigenze del produttore o detentore del rifiuto con chi effettua il trasporto o con il destinatario finale.

    Il suo compito primario, dunque, è garantire al produttore una collocazione adeguata del rifiuto. Questo aspetto riguarda anche la ricerca di un vantaggio economico. È lui, quindi, a collegare i protagonisti del ciclo di gestione, e realizza questa attività grazie alle forti conoscenze e competenze acquisite, nel tempo, in questo ambito.

    Chi decide di affidarsi all’intermediario dei rifiuti, sceglie questa figura per essere sicuro di poter ottenere notevoli vantaggi nella gestione di questi materiali. L’intermediario, però, non si occupa direttamente del modo in cui i rifiuti verranno gestiti, ma si limita a offrire la sua consulenza presentando le figure più idonee tra i trasportatori e i destinatari.

    Questo fa sì che non abbia responsabilità per quanto riguarda la gestione, ma deve rispondere di possibili responsabilità penali.

    Che rapporto deve avere con l’Albo Nazionale Gestori Ambientali?

    Un intermediario senza detenzione deve obbligatoriamente essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 8 – Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione”.

    Come avviene per tutti coloro che si iscrivono, anche l’intermediario dei rifiuti deve effettuare il rinnovo di tale iscrizione ogni 5 anni.

    Le imprese che si occupano di questo servizio devono dimostrare di avere un team di dipendenti utile a svolgere questo tipo di attività e di poter sostenere, dal punto di vista finanziario, i costi.

    Infatti, per potersi iscrivere alla Categoria 8 è necessario presentare una precisa garanzia finanziaria, ovvero una fideiussione, che deve essere inviata entro 90 giorni dalla data in cui viene effettuata la richiesta di iscrizione o, nel caso di rinnovo, nei 45 giorni precedenti.

    Tale garanzia varia a seconda del quantitativo annuale di rifiuti non pericolosi e pericolosi che l’azienda tratta.

      Quali sono gli obblighi dell’Intermediario rifiuti?

      Uno degli obblighi da svolgere per l’intermediazione senza detenzione è quello di possedere un registro che attesti le procedure di carico e di scarico.

      Questi documenti devono essere conservati all’interno della sede degli intermediari, riportando un apposito numero. Inoltre, necessitano di essere vidimate da parte delle Cameri di Commercio di competenza territoriale.

      Per quanto riguarda gli altri obblighi a carica dell’intermediario, essi sono:

          • annotare in modo corretto le operazioni di carico e scarico all’interno del registro entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal momento della transazione;
          • tenere una copia del formulario realizzato dal produttore che, in gergo, viene conosciuta come “Quinta Copia”;
          • inviare il MUD alla Camera di Commercio di competenza;
          • conservare il registro in cui sono presenti i formulari riferiti al trasporto dei rifiuti prodotti. Tale documento deve rimanere in sede per almeno 5 anni dal momento in cui è avvenuta l’ultima registrazione.

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