Il nuovo Registro Elettronico dei Rifiuti, denominato RENTRI, è stato istituito con lo scopo di assicurare la tracciabilità dei rifiuti mediante il supporto della documentazione digitale. Vediamo, qui di seguito, in cosa consiste, quali sono gli aggiornamenti e i benefici prefissati con la sua istituzione.

Cos’è il R.E.N.T.R.I.?

La sigla R.E.N.T.R.I, che sta per Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti, è oggi al centro dell’attenzione, essendo uno strumento che consentirà la tracciabilità dei rifiuti attraverso la documentazione digitale.

Più nello specifico, il Mite, ovvero il Ministero della Transizione Ecologica, ha notificato alla fine del mese di settembre, nell’ambito della procedura prevista dalla Direttiva UE 2015/1533, la disciplina in tema di tracciabilità dei rifiuti, nonché quella relativa al Registro elettronico nazionale RENTRI. Il periodo utile per poter presentare eventuali osservazioni in ordine alle regole tecniche è stato fissato entro il 30 dicembre. Decorso questo termine, il Ministero potrà adottare definitivamente il provvedimento al fine di attuare il programma nazionale per la gestione dei rifiuti.

Siamo quindi di fronte a una nuova normativa che definisce il tema della tracciabilità e che sostituisce gli adempimenti cartacei con quelli digitali. L’obiettivo del legislatore è quello di snellire e rendere maggiormente funzionale l’acquisizione dei dati ambientali riguardanti il ciclo dei rifiuti, tracciando quest’ultimi con strumenti elettronici e telematici.

Gli aggiornamenti normativi

La gestione digitalizzata del RENTRI sarà affidata al Mite e la normativa di riferimento è dettata dall’art. 188 bis, comma 1, del Dlgs n. 152 del 2006, meglio noto come Codice dell’Ambiente.

Il RENTRI prevede una sezione anagrafica con i dati degli operatori e le relative autorizzazione per la gestione dei rifiuti, nonché una parte riguardante la tracciabilità con le informazioni sugli adempimenti effettuati. Il registro sarà inoltre integrato con l’Albo telematico dei gestori ambientali.

Gli operatori che sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico dovranno trasmettere i dati attenendosi alle regole che verranno stabilite con appositi decreti direttoriali. La comunicazione delle informazioni, anche riguardante i rifiuti pericolosi, avviene inoltre con cadenza mensile. Ulteriore obbligo a carico degli operatori è quello di installare sui mezzi di trasporto appositi sistemi di localizzazione tenuto conto delle ultime tecnologie disponibili in commercio.

Sarà quindi determinante effettuare una periodica, corretta e completa compilazione dei formulari per evitare violazioni che consistono in pesanti sanzioni di natura amministrativa da 260 euro a 1.550 euro. Anche il trasporto dei rifiuti in mancanza di formulario viene punito con la multa da 1.600 euro a 9.300 euro.

RENTRI e SISTRI: cosa cambia?

Il primo tentativo di ammodernare le modalità di tracciabilità dei rifiuti è stato previsto con Legge 296/2006 che ha istituito il SISTRI, ovvero il Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti. Attraverso il SISTRI si puntava su una gestione informatica dei rifiuti e alla possibilità di seguire il trasporto degli stessi durante tutte le fasi mediante dispositivi elettronici e software realizzati dal Ministero dell’Ambiente.

Nei fatti, la piena operatività di questo sistema non si è mai attuata e la definitiva soppressione è stata disposta a partire dal 1° gennaio 2019 per dar spazio al RENTRI che stavolta si avvarrà anche del supporto tecnico e operativo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Viene inoltre allargata la platea dei soggetti obbligati all’iscrizione che comprendono:

  • Imprese ed enti che trattano rifiuti
  • Produttori di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti che provvedono alla raccolta e al trasportano rifiuti pericolosi in maniera professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi
  • Consorzi che recuperano e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Soggetti ex articolo 189 del Dlgs 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi

Anche i soggetti non obbligati all’iscrizione possono comunque effettuare questo adempimento in modo volontario, nonché provvedere in qualsiasi momento alla cancellazione, con effetto a partire dall’anno solare successivo.

Ulteriori importanti differenze fra i due sistemi riguardano l’impianto sanzionatorio, visto che con l’entrata in vigore del RENTRI le pene vengono comminate anche per l’inserimento di informazioni non veritiere, incongruenti, trasmesse in ritardo e non conformi all’originale.

Fino alla data di iscrizione al RENTRI è possibile usare il formulario cartaceo disponibile sullo stesso portale ufficiale RENTRI, da compilare e vidimare da parte delle Camere di Commercio competenti per territorio con stesse procedure e modalità previste dalla normativa sui registri Iva.

Quali vantaggi col Registro Elettronico dei Rifiuti?

La riforma in tema di tracciabilità informatica dei rifiuti e l’introduzione del RENTRI assicura tutta una serie di vantaggi che possono essere così sintetizzati:

  • Trasmissione dei dati da parte di tutti gli operatori coinvolti, ovvero produttori, trasportatori e gestori dei rifiuti
  • Omogeneità e fruibilità delle informazioni raccolte periodicamente
  • Minori oneri burocratici e amministrativi a carico delle aziende in un’ottica di massima semplificazione e proporzionalità
  • Attività di controllo maggiormente efficaci e mirate
  • Miglioramento significativo delle strategia di economia circolare e individuazione dei fabbisogni impiantistici
  • Modifica del sistema sanzionatorio

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